Art. 29

Limiti alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo

In vigore dal 28 gen 2021
Limiti alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo 1.   La pesca dell’austromerluzzo durante la campagna di pesca 2020-2021 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell’allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie che figurano nella tabella B di tale allegato. 2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell’austromerluzzo sono rilasciate vive. 3.   Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna. 4.   La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita a norma dell’, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
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Limiti alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo (Art. 29 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo