Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 22 gen 2021
Disposizioni transitorie 1.   Le IFM di cui all’, paragrafo 1, applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dal 26 giugno 2021 al 1o febbraio 2022. 2.   Gli enti creditizi diversi dalle IFM di cui all’, paragrafo 4, applicano gli obblighi di segnalazione applicabili alle IFM stabiliti nel regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dal 26 giugno 2021 al 1o febbraio 2022, ad eccezione degli obblighi di segnalazione di cui all’ di tale regolamento. Fatte salve le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), le BCN possono specificare una data entro la quale gli enti creditizi diversi dalle IFM devono segnalare le informazioni in conformità a tale paragrafo. Tale data non deve essere successiva al 31 marzo 2022. 3.   Le BCN possono concedere deroghe agli enti creditizi diversi dalle IFM agli obblighi di segnalazione statistica di cui al paragrafo 1, qualora le consistenze in essere delle attività totali del soggetto segnalante siano inferiori o uguali a 350 milioni di EUR. Qualora le BCN concedano deroghe ai sensi del primo sotto paragrafo, esse raccolgono almeno le informazioni statistiche di cui all’allegato III necessarie per calcolare l’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). 4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i soggetti segnalanti non sono tenuti a segnalare le disaggregazioni per garanzia immobiliare dei prestiti di cui alla sezione 1 contenuta nella parte 3 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). 5.   I soggetti segnalanti continuano a segnalare talune voci del bilancio su base trimestrale, conformemente all’, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e come specificato nell’allegato I di tale regolamento, fino al 28 febbraio 2022. 6.   Per il periodo intercorrente tra il 26 giugno 2021 e il 1o febbraio 2022, qualora i soggetti segnalanti di cui ai paragrafi 1 e 2 segnalino passività nei confronti di enti creditizi che sono soggetti all’obbligo di riserva ai sensi del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), essi includono in tale segnalazione le proprie passività nei confronti di enti creditizi diversi dalle IFM.
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