Art. 15
Procedura di modifica semplificata
In vigore dal 22 gen 2021
Procedura di modifica semplificata
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta le necessarie modifiche di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione dei soggetti segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Storico versioni
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