Art. 8

Comunicazione nell’Unione dei risultati finali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati

In vigore dal 7 dic 2020
Comunicazione nell’Unione dei risultati finali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione finale sui rispettivi programmi di eradicazione approvati entro quattro mesi dalla loro conclusione. 2.   La relazione finale di cui al paragrafo 1 riguarda: a) nel caso dei programmi obbligatori di eradicazione, il periodo di applicazione di tali programmi dall’ultima relazione presentata a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), fino alla conclusione; b) nel caso dei programmi facoltativi di eradicazione, l’intero periodo di applicazione dall’approvazione fino alla conclusione. 3.   La relazione finale di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni specificate all’, paragrafo 1, lettere da e) a n), e all’, paragrafo 2, a seconda dei casi, ad eccezione delle informazioni già fornite nelle relazioni di cui all’, paragrafo 1, qualora gli Stati membri chiedano: a) il riconoscimento dello status di indenne da malattia; o b) la proroga del periodo di applicazione dei programmi di eradicazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2020/689 o all’articolo 49, paragrafo 2, seconda frase, del medesimo regolamento delegato. 4.   Qualora non chieda il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una malattia di categoria C o la proroga del periodo di applicazione dei programmi di eradicazione di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), lo Stato membro non presenta la relazione finale di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro presenta invece alla Commissione una dichiarazione attestante che il programma di eradicazione non ha conseguito l’eradicazione della malattia e che non è richiesta la proroga del suo periodo di applicazione. 5.   La relazione finale di cui al paragrafo 1 è trasmessa per via elettronica tramite il sistema ADIS.
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