Art. 7
Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati
In vigore dal 7 dic 2020
Comunicazione nell’Unione dei risultati annuali dell’attuazione dei programmi di eradicazione approvati
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni sui risultati dell’attuazione dei rispettivi programmi di eradicazione approvati in corso.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono:
a)
per ogni anno, in riferimento all’anno civile precedente, le informazioni specificate:
i)
nell’allegato V, sezione 1, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri basati sulla concessione dello status di indenne da malattia a livello di stabilimento;
ii)
nell’allegato V, sezione 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della rabbia (RABV);
iii)
nell’allegato V, sezione 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV);
iv)
nell’allegato V, sezione 4, per i programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici; e
b)
per ogni periodo di sei anni dopo l’approvazione iniziale dei programmi di eradicazione, in riferimento ai sei anni civili precedenti, ad eccezione delle informazioni già fornite nelle relazioni di cui alla lettera a), le informazioni specificate:
i)
nell’allegato VI, sezione 6, punto 1, per i programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti;
ii)
nell’allegato VI, sezione 6, punto 2, per i programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti;
iii)
nell’allegato VI, sezione 6, punto 3, per i programmi di eradicazione dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. tuberculosis, M. caprae) (MTBC);
iv)
nell’allegato VI, sezione 6, punto 8, per i programmi di eradicazione dell’infezione da RABV.
3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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