Art. 6

Comunicazione nell’Unione dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione

In vigore dal 7 dic 2020
Comunicazione nell’Unione dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, i dati relativi ai risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.
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