Art. 6
Comunicazione nell’Unione dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione
In vigore dal 7 dic 2020
Comunicazione nell’Unione dei risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, i dati relativi ai risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per via elettronica tramite il sistema ADIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:2002:oj#art-6