Art. 4
Comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate
In vigore dal 7 dic 2020
Comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, comunicazioni in merito all’individuazione delle malattie di categoria E che sono state confermate nel loro territorio nelle specie elencate e nei gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
2. La prima comunicazione di cui al paragrafo 1 è prevista entro il 30 aprile 2022.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni specificate nell’allegato III e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:2002:oj#art-4