Art. 4

Comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate

In vigore dal 7 dic 2020
Comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie elencate 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all’anno civile precedente, comunicazioni in merito all’individuazione delle malattie di categoria E che sono state confermate nel loro territorio nelle specie elencate e nei gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. 2.   La prima comunicazione di cui al paragrafo 1 è prevista entro il 30 aprile 2022. 3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni specificate nell’allegato III e sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.
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