Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 dic 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «malattia di categoria B»: malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l’Unione, di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429; 2) «malattia di categoria C»: malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell’Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429; 3) «malattia di categoria E»: malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione, di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429; 4) «focolaio primario»: un focolaio non connesso epidemiologicamente con un focolaio precedente nella stessa regione di notifica e di comunicazione di uno Stato membro o il primo focolaio in una regione di notifica e di comunicazione diversa dello stesso Stato membro; 5) «focolaio secondario»: un focolaio diverso da un focolaio primario; 6) «sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS)»: il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/429, che deve essere istituito e gestito dalla Commissione; 7) «ambito di applicazione territoriale»: il territorio contemplato dal programma di eradicazione conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda gli animali terrestri e all’articolo 47 del medesimo regolamento delegato per quanto riguarda gli animali acquatici; 8) «durata del programma di eradicazione»: il periodo di applicazione del programma di eradicazione conformemente all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda gli animali terrestri e all’articolo 49 del medesimo regolamento delegato per quanto riguarda gli animali acquatici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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