Art. 9

Presentazione e modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione

In vigore dal 7 dic 2020
Presentazione e modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi di sorveglianza dell’Unione entro il 31 maggio dell’anno che precede l’anno di inizio della loro applicazione. 2.   I programmi di cui al paragrafo 1: a) contengono almeno le informazioni elencate nell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689; b) sono trasmessi per via elettronica, utilizzando i modelli elettronici standard forniti a tal fine. 3.   I programmi di cui al paragrafo 1 che sono stati presentati alla Commissione come parte tecnica delle domande di finanziamento dell’Unione sono considerati presentati conformemente al paragrafo 1. 4.   In caso di modifiche sostanziali dei programmi di sorveglianza dell’Unione in corso, gli Stati membri li aggiornano e li ripresentano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:2002:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo