Art. 11

Domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri e zone per quanto riguarda le malattie degli animali terrestri e acquatici e dello status di indenne da malattia dei compartimenti per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici

In vigore dal 7 dic 2020
Domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri e zone per quanto riguarda le malattie degli animali terrestri e acquatici e dello status di indenne da malattia dei compartimenti per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici 1.   Gli Stati membri, quando chiedono alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia conformemente alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, includono nelle loro domande le informazioni pertinenti specificate: a) nell’allegato VI, sezioni 1 e 2, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’assenza delle specie elencate; b) nell’allegato VI, sezioni 1 e 3, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno; c) nell’allegato VI, sezioni 1 e 4, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate; d) nell’allegato VI, sezioni 1 e 5, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su dati storici e dati relativi alla sorveglianza; e) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 1, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini detenuti; f) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 2, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti; g) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 3, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da MTBC; h) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 4, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica (LEB); i) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 5, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV); j) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 6, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV); k) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 7, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione della diarrea virale bovina (BVD); l) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 8, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da RABV; m) nell’allegato VI, sezione 1, e sezione 6, punto 9, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione dell’infezione da BTV; n) nell’allegato VI, sezione 1, e, se pertinente, sezione 6, punto 10, se la domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia si basa su programmi di eradicazione di malattie degli animali acquatici. 2.   Le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera n), le seguenti informazioni: a) nel caso dei compartimenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689, la documentazione comprovante la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 79, paragrafi 3, 4 e 5, del medesimo regolamento delegato; b) nel caso dei compartimenti di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689, la valutazione di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento delegato e dettagli relativi alle misure adottate per prevenire l’introduzione della malattia in questione nel compartimento quali previste all’articolo 73, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento delegato. 3.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualsiasi caso confermato della malattia in questione che è rilevato nel territorio interessato dopo la data di presentazione delle domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia e prima della data di riconoscimento di tale status. 4.   Le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica tramite il sistema ADIS.
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