Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 7 dic 2020
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento fissa norme concernenti:
1)
le malattie di categoria E pertinenti ai fini della notifica nell’Unione dei focolai e le informazioni che gli Stati membri devono fornire per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie di categoria E;
2)
i termini e la frequenza per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie;
3)
il formato e la procedura per comunicare alla Commissione i risultati dei programmi di sorveglianza dell’Unione nonché le informazioni, il formato e la procedura per comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati dei programmi di eradicazione;
4)
il formato e la struttura dei dati di cui ai punti 1 e 3 che devono essere inseriti nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie;
5)
l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione;
6)
il formato e la procedura per la presentazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione, per informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri;
7)
le informazioni, il formato e i requisiti procedurali per quanto riguarda la presentazione alla Commissione, per approvazione, dei progetti di programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e per quanto riguarda gli indicatori di risultato necessari per valutare l’efficacia dell’applicazione di tali programmi, nonché i formati e le procedure per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia di tutto il territorio degli Stati membri, o di loro zone e compartimenti, e per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione su Stati membri, loro zone e compartimenti indenni da malattia;
8)
le procedure per l’istituzione e l’uso del sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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