Art. 4
Orientamenti generali prima della presentazione
In vigore dal 20 nov 2020
Orientamenti generali prima della presentazione
1. Il potenziale richiedente può richiedere al personale dell’Autorità orientamenti generali prima della presentazione in qualsiasi momento precedente la presentazione della domanda di rinnovo. L’Autorità informa lo Stato membro relatore della richiesta ed essi decidono congiuntamente se lo Stato membro correlatore è tenuto a partecipare alla fornitura di orientamenti generali prima della presentazione.
2. Se diversi potenziali richiedenti richiedono orientamenti generali prima della presentazione, l’Autorità propone loro di presentare una domanda congiunta di rinnovo e di scambiarsi a tale scopo i rispettivi recapiti.
Storico versioni
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