Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 nov 2020
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive il cui periodo di approvazione termina il 27 marzo 2024 o successivamente.
Esso non si applica tuttavia al rinnovo dell’approvazione di sostanze attive per le quali un regolamento, adottato conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a una data successiva.
Storico versioni
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