Art. 16

Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572

In vigore dal 11 nov 2020
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572 1.   L’esenzione dai dazi doganali per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572 si applica a condizione che i vini importati non beneficino di sovvenzioni per l’esportazione. 2.   Alle autorità doganali dell’Unione è presentato il documento VI-1 o l’estratto VI-2 redatti conformemente all’ del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione (31). 3.   Conformemente al protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (32), concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (33), se la Serbia versa sussidi per l’esportazione dei prodotti in questione l’esenzione dai dazi doganali nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526 e 09.1527 è sospesa. 4.   Su richiesta di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 3, possono essere tenute consultazioni per adeguare i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526 e 09.1527 trasferendo quantitativi dal contingente recante il numero d’ordine 09.1527 al contingente recante il numero d’ordine 09.1526. 5.   Conformemente al protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (34) (il «protocollo aggiuntivo sul vino»), concluso con decisione 2001/916/CE del Consiglio (35), se la Macedonia del Nord versa sussidi per l’esportazione dei prodotti in questione l’esenzione dai dazi doganali nell’ambito dei contingenti tariffari previsti nel protocollo aggiuntivo è sospesa. 6.   Fatte salve le condizioni previste all’allegato I, punto 5, lettera a), del protocollo aggiuntivo sul vino, all’importazione di vino nell’ambito dei contingenti tariffari dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.1558 e 09.1559 si applicano le disposizioni del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa annesso all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (36), approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (37). 7.   Su richiesta di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 6, possono essere tenute consultazioni per adeguare i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1558 e 09.1559 trasferendo i quantitativi superiori a 6 000 hl dal contingente recante il numero d’ordine 09.1559 al contingente recante il numero d’ordine 09.1558. 8.   Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro (38), concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio (39), se il Kosovo (40) versa sussidi per l’esportazione dei prodotti in questione l’esenzione dai dazi doganali nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1570 e 09.1572 è sospesa. 9.   Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1570 e 09.1572, il documento VI-1 menziona il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1 come segue: «I prodotti elencati nel presente certificato non beneficiano di sussidi per l’esportazione».
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Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572 (Art. 16 Regolamento (UE) 2020/1988) — Testo vigente | Portale Normativo