Art. 14
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033
In vigore dal 11 nov 2020
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033
1. Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0025, per «arance dolci di alta qualità» si intendono arance aventi caratteristiche variateli simili, che sono mature, sode e di buon aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza danni causati dalla siccità o dall’umidità (eccetto quelli causati dalle normali operazioni di manipolazione e condizionamento), senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d’olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, esenti da malattie, insetti e danni causati da agenti meccanici o altri; il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione può non essere conforme a dette specifiche, includendo in questa percentuale un 5 % al massimo di danni gravi causati dai suddetti difetti e includendo in quest’ultima percentuale lo 0,5 % al massimo di marciume.
2. Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0027, per «ibridi d’agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» si intendono ibridi di agrumi della varietà minneola (Citrus paradisi Macf. Cv Duncan e Citrus reticulata Blanco Cv Dancy).
3. Per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0033, per «succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50» si intendono succhi di arancia di densità non superiore a 1,229 grammi per centimetro cubico a 20 °C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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