Art. 13

Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0141

In vigore dal 11 nov 2020
Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0141 1.   Le importazioni nell’ambito del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0141 sono soggette alla presentazione del certificato di origine. 2.   Il modello per il certificato di origine di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato II, parte B. 3.   Il certificato di origine è valido 90 giorni a decorrere dalla data di rilascio ma non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio. 4.   Il nome dell’autorità del Bangladesh competente per il rilascio dei certificati di origine è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. 5.   L’autorità competente del Bangladesh inserisce una delle diciture elencate nell’allegato III alla voce «Osservazioni» del certificato di origine. 6.   Quando la tassa riscossa dal paese esportatore è inferiore al dazio ridotto di cui all’allegato I, la riduzione non eccede l’importo riscosso. 7.   Ai quantitativi in fasi di lavorazione diverse da quella del riso semigreggio si applicano i tassi di conversione stabiliti all’ del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione (30).
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Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0141 (Art. 13 Regolamento (UE) 2020/1988) — Testo vigente | Portale Normativo