Art. 15

Certificato di autenticità per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033

In vigore dal 11 nov 2020
Certificato di autenticità per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033 1.   Ai fini dell’immissione in libera pratica dei prodotti nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033, l’operatore presenta alle autorità competenti un certificato di autenticità redatto conformemente al modello figurante nell’allegato II, parti C, D ed E, rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine come elencate nell’allegato IV e attestante le caratteristiche specifiche del prodotto di cui all’. 2.   Nel caso dei succhi di arancia concentrati, tuttavia, invece del certificato di autenticità può essere presentato alla Commissione, prima dell’importazione, un attestato generale con il quale l’autorità competente del paese di origine certifica che i succhi di arancia concentrati prodotti in tale paese non contengono succo di arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per via elettronica per consentire loro di avvertire i rispettivi servizi doganali.
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Certificato di autenticità per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033 (Art. 15 Regolamento (UE) 2020/1988) — Testo vigente | Portale Normativo