Art. 22

Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0114 e 09.0115

In vigore dal 11 nov 2020
Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0114 e 09.0115 1.   Per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0114 e 09.0115 si considerano «non destinati alla macellazione» gli animali che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati. 2.   L’ammissione al beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0115 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: a) per i tori, un certificato genealogico; b) per le vacche e le giovenche, un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza. 3.   Conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli animali importati nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0114 e 09.0115 sono vincolati al regime di uso finale per garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica. 4.   L’importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell’obbligo di non macellazione di cui al paragrafo 3 è stabilito nell’allegato I. 5.   La cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata se viene fornita alle autorità doganali competenti la prova che gli animali: a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure b) sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.
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Contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0114 e 09.0115 (Art. 22 Regolamento (UE) 2020/1988) — Testo vigente | Portale Normativo