Art. 21

Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0113

In vigore dal 11 nov 2020
Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0113 1.   Il dazio doganale applicabile al contingente è applicato a condizione che gli animali vengano ingrassati per almeno 120 giorni nello Stato membro in cui sono stati importati, in unità di produzione che devono essere designate dall’importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali. 2.   Conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli animali importati sono vincolati al regime di uso finale per garantire il rispetto dell’obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   L’importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell’obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1 è indicato nell’allegato I. 4.   Salvo eventuali casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata soltanto se viene fornita all’autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini: a) sono stati ingrassati nell’azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1; b) non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data di importazione; oppure c) sono stati macellati prima dello scadere del periodo di cui alla lettera b) per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1988:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0113 (Art. 21 Regolamento (UE) 2020/1988) — Testo vigente | Portale Normativo