Art. 19

Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164

In vigore dal 11 nov 2020
Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164 1.   I quantitativi sono espressi in equivalente carni non disossate. Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate. 2.   Entro 3 mesi dalla data di immissione in libera pratica nell’Unione, l’intero quantitativo importato è trasformato nel prodotto finito previsto, conformemente all’. 3.   I prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0144 e 09.0145 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164 sono vincolati al regime di uso finale conformemente all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. 4.   Al fine di verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare prelievi di campioni rappresentativi de analisi di tali prodotti. 5.   L’autorità competente riceve la prova che l’intero quantitativo di carni importate è stato trasformato nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato entro tre mesi dalla data di immissione in libera pratica. Se la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi, la cauzione è svincolata in misura ridotta del 15 % e, per l’importo rimanente, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo. 6.   La prova della trasformazione è addotta entro sette mesi dalla data di immissione in libera pratica. Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi ed è fornita entro i 18 mesi successivi a tale termine, l’importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell’importo della cauzione. 7.   L’importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire che sia soddisfatto l’obbligo di cui al paragrafo 2 è stabilito nell’allegato I.
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