Art. 10

Aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari

In vigore dal 9 ott 2020
Aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari I termini di cui agli del presente regolamento non si applicano se le circostanze di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) o f) del regolamento (CE) n. 1907/2006 determinano la necessità di generare dati per soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni di cui agli allegati VII o VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006. In questo caso, l’aggiornamento della registrazione a seguito di tale circostanza e l’aggiornamento della registrazione per soddisfare le prescrizioni in materia di dati di cui agli allegati VII o VIII (CE) n. 1907/2006 sono trasmessi congiuntamente all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui sono pervenute le relazioni di prova finali necessarie per l’aggiornamento. In tale circostanza: a) è avviata la negoziazione di un contratto con un laboratorio di prova per tutti i test pertinenti entro 3 mesi dalla data in cui è individuata la necessità di effettuare test supplementari; b) la necessità di effettuare test supplementari di cui alla lettera a) è individuata entro il termine pertinente specificato agli o 6 del presente regolamento.
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Aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/1435) — Testo vigente | Portale Normativo