Art. 11
Altri aggiornamenti combinati
In vigore dal 9 ott 2020
Altri aggiornamenti combinati
1. Nei casi di cui all’ del presente regolamento o di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) o i), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che determinano anch’essi la necessità di aggiornare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica o gli orientamenti per un uso sicuro in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, l’aggiornamento della registrazione a seguito di tale circostanza e l’aggiornamento della registrazione a seguito dell’aggiornamento o della modifica della relazione sulla sicurezza chimica sono trasmessi congiuntamente all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui sono pervenute le relazioni di prova finali necessarie per l’aggiornamento.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’aggiornamento di una registrazione derivante da una circostanza contemplata in più di una delle lettere da a) a i) dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è trasmesso all’Agenzia entro il termine più ampio di cui agli articoli da 1 a 10 del presente regolamento, a decorrere dalla data in cui è stata identificata la prima necessità di aggiornare la registrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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