Art. 12
Aggiornamenti delle trasmissioni comuni
In vigore dal 9 ott 2020
Aggiornamenti delle trasmissioni comuni
1. In deroga agli articoli precedenti del presente regolamento, qualora un aggiornamento da parte di un membro di una trasmissione comune ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è subordinato al previo aggiornamento della registrazione ad opera del dichiarante capofila, il membro in questione aggiorna la sua registrazione e la trasmette all’Agenzia:
a)
entro 3 mesi, qualora si tratti di un caso che prevede un aggiornamento a seguito di una circostanza di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) o i), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b)
entro 9 mesi, qualora si tratti di un caso che prevede un aggiornamento o una modifica della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti sulla sicurezza d’uso, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
c)
entro 9 mesi, nel caso in cui una delle circostanze di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a f) o i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, comporti anch’essa la necessità di aggiornare o modificare una relazione sulla sicurezza chimica esistente o gli orientamenti sulla sicurezza d’uso, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento. In questo caso, l’aggiornamento della registrazione derivante da tale circostanza e l’aggiornamento della registrazione a seguito dell’aggiornamento o della modifica della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti sull’uso sicuro sono trasmessi congiuntamente all’Agenzia.
2. I termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data in cui l’Agenzia informa il dichiarante capofila, conformemente all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, e gli altri membri della trasmissione comune che il fascicolo di registrazione aggiornato dal dichiarante capofila è completo.
3. Quando un aggiornamento effettuato da un membro di una trasmissione comune a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non è subordinato al previo aggiornamento della registrazione ad opera del dichiarante capofila, si applicano i termini di cui agli articoli da 1 a 11 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1435:oj#art-12