Art. 13
Aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento
In vigore dal 9 ott 2020
Aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento
1. In caso di modifica di uno o più allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 a norma dell’articolo 131 dello stesso che comporta una modifica delle informazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia conformemente all’ o all’ di tale regolamento, la registrazione è aggiornata al più tardi alla data a decorrere dalla quale tale modifica si applica, salvo disposizioni contrarie contenute in tale modifica.
2. In deroga agli articoli da 1 a 12 del presente regolamento, qualora una modifica di uno o più allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento imponga l’obbligo di aggiornare un fascicolo di registrazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 entro un termine specificato nel presente regolamento, si applica unicamente il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute in tale modifica.
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