Art. 8
Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X
In vigore dal 9 ott 2020
Proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X
1. Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata al fine di includere la proposta di sperimentazione e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui il dichiarante individua la necessità di effettuare uno o più test di cui agli allegati IX o X di tale regolamento.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso di una proposta di sperimentazione messa a punto nell’ambito di una strategia di sperimentazione riguardante un gruppo di sostanze. In tal caso, piuttosto, le registrazioni interessate sono aggiornate e trasmesse all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui il dichiarante o i dichiaranti individuano la necessità di effettuare uno o più test di cui agli allegati IX o X del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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