Art. 6
Modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata
In vigore dal 9 ott 2020
Modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata
1. Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovuta all’aggiunta, modifica o soppressione di una classificazione armonizzata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro la data a decorrere dalla quale si applica tale modifica.
2. Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovuta all’adeguamento della classificazione di una sostanza a seguito di una nuova valutazione a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 6 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione di modificare la classificazione e l’etichettatura della sostanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1435:oj#art-6