Art. 7

Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro

In vigore dal 9 ott 2020
Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 12 mesi dalla data in cui viene individuata la necessità di aggiornare o modificare la relazione sulla sicurezza chimica o gli orientamenti per un uso sicuro di cui all’allegato VI, sezione 5, del regolamento in questione.
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Aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/1435) — Testo vigente | Portale Normativo