Art. 1
Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante
In vigore dal 9 ott 2020
Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante
Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1435:oj#art-1