Art. 1

Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante

In vigore dal 9 ott 2020
Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui la modifica in questione ha effetto.
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Modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1435) — Testo vigente | Portale Normativo