Art. 3

Modifiche della fascia di tonnellaggio

In vigore dal 9 ott 2020
Modifiche della fascia di tonnellaggio 1.   Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che determini una fascia di tonnellaggio superiore, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data seguente: a) nel caso in cui siano generati nuovi dati per un aggiornamento derivante dall’applicazione dell’allegato VII o dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data in cui sono state ricevute tutte le relazioni di prova finali necessarie per l’aggiornamento; b) nei casi che non rientrano nella lettera a), la data in cui si raggiunge la fascia di tonnellaggio superiore. Per i casi di cui al primo comma, lettera a), è avviata la negoziazione di un contratto con un laboratorio di sperimentazione per tutti i test pertinenti entro 3 mesi dalla data in cui è raggiunta la fascia di tonnellaggio superiore. I termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano fatto salvo l’obbligo per il dichiarante di informare immediatamente l’Agenzia in merito alle informazioni addizionali necessarie, non appena è raggiunta la fascia di tonnellaggio superiore, in conformità all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2.   Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che determini la cessazione della fabbricazione o dell’importazione, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui cessa la fabbricazione o l’importazione. 3.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se la modifica avviene a seguito della ripresa della fabbricazione o dell’importazione da parte del dichiarante, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. In tale situazione, piuttosto, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia prima della ripresa della fabbricazione o dell’importazione.
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Modifiche della fascia di tonnellaggio (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/1435) — Testo vigente | Portale Normativo