Art. 2

Modifiche della composizione della sostanza

In vigore dal 9 ott 2020
Modifiche della composizione della sostanza Nel caso di una modifica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la registrazione è aggiornata e trasmessa all’Agenzia entro 3 mesi dalla data in cui inizia la fabbricazione o l’importazione con la modifica della composizione della sostanza in questione.
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