Art. 7

Manifestazione di interesse da parte degli Stati membri

In vigore dal 15 set 2020
Manifestazione di interesse da parte degli Stati membri 1.   Ogni anno la Commissione invita gli Stati membri a manifestare il proprio interesse a partecipare, in qualità di Stati membri contribuenti e/o ospitanti, alle procedure di concessione di sovvenzioni organizzate dal meccanismo e condivide con essi un calendario indicativo relativo alle fasi procedurali, dalla manifestazione di interesse agli inviti a presentare proposte, oltre a indicare il momento in cui intende organizzare il successivo invito a manifestare interesse. 2.   Gli Stati membri interessati a partecipare in qualità di Stato membro ospitante e, se del caso, i paesi terzi in linea con i requisiti di cui all’ della direttiva (UE) 2018/2001 forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni: (a) la capacità totale massima o l’energia rinnovabile massima generata nel territorio dello Stato membro ospitante a disposizione di progetti sostenuti dal meccanismo, anche per tecnologia e anno, ove applicabile; (b) le proprie preferenze in merito alle tecnologie o ai settori di uso finale; (c) la capacità massima o l’energia rinnovabile massima generata dai progetti, se del caso per tecnologia; (d) eventuali restrizioni geografiche o connesse ai siti, se del caso; (e) la quota minima richiesta di benefici statistici da distribuire allo Stato membro ospitante conformemente all’, se del caso per tecnologia, compresa una stima del costo di integrazione del sistema; (f) l’indicazione, per tecnologia, del regime nazionale di regolamentazione applicabile ai promotori dei progetti per quanto riguarda la distribuzione dei costi di rete; (g) eventuali altre preferenze o restrizioni, compresi i criteri ambientali, corroborate da una spiegazione. 3.   Gli Stati membri interessati a partecipare in qualità di Stati membri contribuenti forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni: (a) i volumi di energia rinnovabile prodotti, espressi in kWh, che intendono sostenere attraverso il meccanismo e da cui intendono beneficiare in termini di assegnazione statistica; (b) la dotazione massima indicativa per kWh/kW che sono disposti a esborsare per il proprio beneficio statistico; (c) il contributo finanziario massimo (in EUR) che prevedono di versare al meccanismo di finanziamento per procedura di concessione di sovvenzione; (d) la loro preferenza per procedure di concessione delle sovvenzioni tecnologicamente neutre, multitecnologiche, specifiche per una tecnologia, specifiche per un progetto o specifiche un per uso finale, conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001; (e) la quota minima richiesta di benefici statistici da distribuire loro conformemente all’, se del caso per tecnologia; (f) altre preferenze relative al loro contributo finanziario, compresi i criteri ambientali. 4.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione non rende pubbliche le informazioni fornite da uno Stato membro nell’ambito della manifestazione di interesse, salvo espressa autorizzazione dello Stato membro interessato. 5.   La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri ospitanti e contribuenti a norma del presente articolo in vista di elaborare gli inviti a presentare proposte e in particolare: (a) gli obiettivi dell’invito; (b) la forma delle sovvenzioni (sostegno agli investimenti o operativo); (c) l’energia rinnovabile generata durante il periodo coperto dal sostegno o la capacità (in kWh o kW) su cui si baserà la concessione; (d) le tecnologie ammissibili; (e) il prezzo massimo; (f) le restrizioni normative, geografiche e connesse ai siti e i criteri ambientali; (g) il periodo di realizzazione dei progetti; (h) la ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti; (i) i criteri di concessione del sostegno finanziario. 6.   La Commissione calcola il prezzo massimo di cui al paragrafo 5 sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri durante la manifestazione di interesse, dei parametri di riferimento pertinenti quali i risultati di precedenti inviti a presentare proposte, studi dei costi e i risultati degli esercizi di modellizzazione, se del caso. Il calcolo terrà conto dei costi livellati dell’energia prodotta dalla tecnologia per le energie rinnovabili, aggiornati periodicamente. 7.   La Commissione comunica agli Stati membri l’intenzione di pubblicare un invito a presentare proposte e gli elementi previsti di cui ai due precedenti paragrafi prima dell’emissione dell’invito. 8.   Gli Stati membri possono esprimere pareri sulle informazioni comunicate dalla Commissione a norma del paragrafo precedente. Dopo aver esaminato tali osservazioni sulla base degli obiettivi del meccanismo, la Commissione comunica agli Stati membri gli elementi finali di cui ai paragrafi 5 e 6.
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Manifestazione di interesse da parte degli Stati membri (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/1294) — Testo vigente | Portale Normativo