Art. 4
Fonti di finanziamento
In vigore dal 15 set 2020
Fonti di finanziamento
1. A norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999, il meccanismo può essere finanziato da pagamenti degli Stati membri, da fondi dell’Unione o da contributi del settore privato.
2. Il meccanismo può ricevere pagamenti volontari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Il meccanismo può ricevere contributi di bilancio da altri programmi dell’Unione conformemente agli atti di base applicabili. Qualora gli atti di base applicabili lo prevedano, tali contributi sono utilizzati conformemente alle disposizioni del presente regolamento, in particolare per contribuire al quadro favorevole a norma dell’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione decide per quali inviti debbano essere utilizzati tali contributi.
4. Il meccanismo può ricevere contributi del settore privato da qualsiasi entità privata, sia essa una persona fisica o giuridica. Prima di trasferire il proprio contributo al meccanismo, l’entità privata può indicare una preferenza per l’invito a presentare proposte cui è destinato il proprio pagamento, o per un tipo di tecnologia o di uso finale che desidera sostenere, senza distorsioni della concorrenza sul mercato, e può chiedere di ricevere le garanzie di origine che potrebbero essere rilasciate per la produzione di energia rinnovabile. La Commissione può tenere conto di tale preferenza, a cui non è vincolata. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni sugli elementi finali dell’invito a presentare proposte, l’entità privata versa il proprio contributo al meccanismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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