Art. 11
Invito a presentare proposte
In vigore dal 15 set 2020
Invito a presentare proposte
1. Sulla base degli impegni vincolanti degli Stati membri ospitanti e, se del caso, dei paesi terzi, nonché degli impegni vincolanti degli Stati membri contribuenti, la Commissione pubblica a tempo debito l’invito o gli inviti a presentare proposte. La Commissione può avviare più inviti a presentare proposte contemporaneamente o condurre diverse procedure di concessione di sovvenzioni nell’ambito dello stesso invito. La Commissione può anche decidere di non emettere un invito a presentare proposte qualora l’interesse espresso dagli Stati membri contribuenti e/o dagli Stati membri ospitanti dia luogo a volumi troppo bassi per attuare con successo un invito oppure qualora i costi di transazione associati sarebbero eccessivi; detti elementi sono valutati per ciascun invito a presentare proposte.
2. L’invito a presentare proposte è pubblicato dopo il trasferimento dei pagamenti da parte degli Stati membri al bilancio dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1294:oj#art-11