Art. 10
Impegni vincolanti degli Stati membri contribuenti
In vigore dal 15 set 2020
Impegni vincolanti degli Stati membri contribuenti
Gli Stati membri contribuenti confermano alla Commissione il loro impegno irrevocabile e incondizionato a effettuare pagamenti al meccanismo in relazione a uno o più inviti a presentare proposte entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione dei prezzi massimi di cui all’. L’impegno dello Stato membro contribuente è vincolante e comprende almeno i seguenti elementi in relazione ai contributi al meccanismo:
(a)
l’ammontare del contributo finanziario dello Stato membro (in EUR) per procedura di concessione di sovvenzioni o la produzione di energia rinnovabile che lo Stato membro sosterrà e da cui beneficerà in termini di assegnazione statistica, espressa in kW o kWh, in base al prezzo massimo finale, associato a una dotazione di bilancio massima disponibile in EUR;
(b)
le tempistiche dei pagamenti;
(c)
un’indicazione che specifica se il pagamento è effettuato a norma dell’articolo 33, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999;
(d)
la ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti.
Storico versioni
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