Art. 9
Comunicazione dei prezzi massimi da parte della Commissione
In vigore dal 15 set 2020
Comunicazione dei prezzi massimi da parte della Commissione
Sulla base degli impegni vincolanti assunti dallo Stato membro ospitante e seguendo l’approccio di cui all’, paragrafo 6, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri partecipanti un prezzo massimo e una dotazione massima disponibile in EUR per ciascun invito a presentare proposte, oltre a indicare le opzioni per lo Stato membro qualora il risultato dell’invito a presentare proposte sia inferiore al prezzo massimo.
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