Art. 13

Insuccesso della procedura di concessione della sovvenzione

In vigore dal 15 set 2020
Insuccesso della procedura di concessione della sovvenzione Qualora, dopo il pagamento da parte di uno Stato membro contribuente al meccanismo, la procedura di aggiudicazione non sia conclusa, ad esempio a causa dell’assenza di candidati idonei in risposta all’invito a presentare proposte, la Commissione offre allo Stato membro contribuente la possibilità di scegliere tra recuperare l’importo versato e mantenere il contributo al meccanismo affinché sia utilizzato in un nuovo invito a presentare proposte, per il quale lo Stato membro dovrà confermare il proprio impegno conformemente all’.
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Insuccesso della procedura di concessione della sovvenzione (Art. 13 Regolamento (UE) 2020/1294) — Testo vigente | Portale Normativo