Art. 15
Principi della procedura di concessione della sovvenzione
In vigore dal 15 set 2020
Principi della procedura di concessione della sovvenzione
1. Le sovvenzioni sono assegnate mediante inviti a presentare proposte e una successiva procedura di concessione delle sovvenzioni.
2. Qualora uno Stato membro contribuisca al meccanismo mediante un pagamento finanziario volontario a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, tale contributo può essere assegnato solo a progetti selezionati nell’ambito di una procedura di concessione di sovvenzioni con il prezzo più basso quale unico criterio di concessione.
3. Qualora uno Stato membro contribuisca al meccanismo mediante un pagamento supplementare a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, tale contributo può essere assegnato a progetti comuni, a progetti comuni con paesi terzi, a regimi comuni di sostegno, a progetti su piccola scala o nel campo delle tecnologie innovative, a progetti nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole isolate o piccole, allo sviluppo di progetti volti a integrare fonti rinnovabili nel sistema energetico o ad altri progetti che contribuiscono al quadro favorevole a norma dell’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001.
4. La procedura di concessione rispetta i seguenti principi:
(a)
assicurare un processo competitivo tra le domande di sovvenzione per conseguire una diffusione delle energie rinnovabili efficace sotto il profilo dei costi;
(b)
attenuare il rischio finanziario per i richiedenti nelle diverse procedure di concessione delle sovvenzioni;
(c)
limitare i costi di transazione per i richiedenti e gli Stati membri contribuenti.
Storico versioni
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