Art. 14
Mancato avvio del progetto da parte del promotore del progetto
In vigore dal 15 set 2020
Mancato avvio del progetto da parte del promotore del progetto
1. Qualora il promotore del progetto non rispetti quanto previsto dall’invito a presentare proposte e dalla relativa convenzione di sovvenzione, si applicano le disposizioni pertinenti che disciplinano la sospensione, la risoluzione e la riduzione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Qualora, a norma del paragrafo 1, il progetto non produca la capacità di generazione attesa o il volume atteso di energia rinnovabile generata, i benefici statistici per gli Stati membri sono attribuiti sulla base della capacità effettiva fornita o dell’energia rinnovabile effettivamente prodotta. In tal caso, si considera che gli Stati membri partecipanti abbiano adottato misure supplementari in conformità all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 per una quantità di energia calcolata dalla Commissione in base alla capacità di generazione attesa, al contributo finanziario versato dallo Stato membro e ai prezzi massimi applicabili all’invito a cui tale Stato membro si è impegnato a partecipare per il periodo durante il quale il progetto avrebbe generato vantaggi statistici in conformità all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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