Art. 27

Ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti

In vigore dal 15 set 2020
Ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti 1.   L’energia rinnovabile attribuita agli Stati membri contribuenti e agli Stati membri ospitanti corrisponde all’energia rinnovabile generata dagli impianti che ricevono sostegno nel quadro di uno specifico invito a presentare proposte a cui gli Stati membri hanno partecipato. 2.   L’energia rinnovabile generata da impianti sostenuti dal meccanismo determina benefici statistici per gli Stati membri contribuenti per un periodo di attuazione definito negli inviti a presentare proposte e comunicato agli Stati membri a norma dell’, paragrafi 7 e 8, calcolato sulla base della durata di vita economica o ammortizzabile prevista della tecnologia oggetto di sostegno. Trascorso tale periodo, tutti i benefici statistici vanno agli Stati membri ospitanti. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le energie rinnovabili prodotte da impianti che beneficiano del meccanismo sono attribuite statisticamente a norma della direttiva (UE) 2018/2001 e sono ripartite come segue: (a) 80 % agli Stati membri contribuenti; (b) 20 % agli Stati membri ospitanti. 4.   La Commissione può proporre di discostarsi dalla ripartizione di cui al paragrafo 2 e di attribuire l’energia agli Stati membri contribuenti e ospitanti in un intervallo che va dal 50 % al 100 % per lo Stato membro contribuente e dallo 0 % al 50 % per lo Stato membro ospitante, dove il totale delle assegnazioni agli Stati membri contribuenti e agli Stati membri ospitanti è pari al 100 %. La ripartizione proposta è applicabile a uno specifico invito a presentare proposte e si basa sui seguenti criteri: (a) la probabilità che l’invito susciti un interesse equilibrato degli Stati membri contribuenti e degli Stati membri ospitanti per garantire un’efficace concorrenza nell’invito a presentare proposte; (b) la probabilità che l’invito si traduca nel versamento, da parte del meccanismo, di un sostegno scarso o nullo; (c) i costi potenziali, compresi i costi di integrazione del sistema, in cui possono incorrere gli Stati membri ospitanti. 5.   La Commissione informa gli Stati membri in merito all’attribuzione che intende includere nell’invito a presentare proposte in conformità all’, paragrafi 7 e 8. 6.   Nel caso di energia rinnovabile generata da un impianto che riceve sostegno nel quadro del meccanismo e che è ubicato in paesi terzi che partecipano al meccanismo, il 100 % dei benefici statistici è distribuito agli Stati membri contribuenti, in linea con l’ della direttiva (UE) 2018/2001.
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Ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti (Art. 27 Regolamento (UE) 2020/1294) — Testo vigente | Portale Normativo