Art. 28
Comunicazione della produzione di energia e calcolo dei benefici statistici da parte della Commissione
In vigore dal 15 set 2020
Comunicazione della produzione di energia e calcolo dei benefici statistici da parte della
Commissione
1. Gli Stati membri ospitanti e i paesi terzi che partecipano al meccanismo e ospitano progetti sul loro territorio comunicano due volte all’anno alla Commissione i dati disponibili sulla produzione di energia in un determinato anno da progetti finanziati dal meccanismo: entro il 1o gennaio ed entro il 1o luglio dell’anno successivo all’anno di produzione.
2. I benefici statistici effettivi da assegnare agli Stati membri partecipanti sono calcolati annualmente dalla Commissione e comunicati agli Stati membri partecipanti entro il 1o ottobre dell’anno successivo all’anno di produzione e sono comunicati dagli Stati membri partecipanti conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001. I benefici statistici totali attribuiti corrispondono all’energia effettivamente prodotta, in linea con i dati e i valori di mercato comunicati dagli Stati membri.
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