Art. 26
Assegnazione di benefici statistici agli Stati membri
In vigore dal 15 set 2020
Assegnazione di benefici statistici agli Stati membri
1. L’energia rinnovabile generata da progetti che beneficiano di sovvenzioni finanziate esclusivamente dai pagamenti degli Stati membri attraverso il meccanismo dà luogo all’assegnazione di benefici statistici agli Stati membri partecipanti, in linea con l’ della direttiva (UE) 2018/2001 e secondo le modalità stabilite nell’invito a presentare proposte.
2. L’energia rinnovabile generata da progetti che beneficiano di sovvenzioni finanziate mediante il meccanismo esclusivamente da fondi dell’Unione o contributi privati non è statisticamente attribuita ai singoli Stati membri, ma è conteggiata ai fini dell’obiettivo vincolante dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
3. Gli Stati membri ospitanti ricevono una quota dei benefici statistici derivanti dall’energia rinnovabile generata da progetti situati sul territorio e ricevono sostegno dalle sovvenzioni finanziate da fonti diverse dai contributi degli Stati membri nel quadro della funzione abilitante del meccanismo. La distribuzione dei benefici statistici allo Stato membro ospitante è definita conformemente all’.
4. I fondi dell’Unione o i contributi privati che danno luogo alla produzione di energia conteggiata ai fini dell’obiettivo vincolante dell’Unione a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 sono contabilizzati separatamente dal contributo collettivo degli Stati membri.
5. L’energia rinnovabile generata da progetti che beneficiano di sovvenzioni dal meccanismo finanziato con fondi provenienti dai pagamenti degli Stati membri, da un lato, e con fondi dell’Unione o contributi privati, dall’altro, comporta benefici statistici per gli Stati membri contribuenti proporzionalmente alla quota finanziata dai pagamenti degli Stati membri e secondo le modalità stabilite nell’invito a presentare proposte relativamente alla ripartizione dei benefici statistici tra gli Stati membri contribuenti e ospitanti. Per i benefici statistici per gli Stati membri ospitanti si applica il paragrafo 3.
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