Art. 24
Finanziamento combinato e coordinamento del sostegno tra il meccanismo di finanziamento e altri strumenti unionali o nazionali
In vigore dal 15 set 2020
Finanziamento combinato e coordinamento del sostegno tra il meccanismo di finanziamento e altri strumenti unionali o nazionali
1. I progetti possono essere finanziati con finanziamenti combinati dal meccanismo e da altri programmi e/o strumenti dell’Unione o nazionali, pubblici o privati, nella misura in cui tali meccanismi pubblici nazionali sono conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato e gli stessi costi non sono finanziati due volte dal bilancio dell’Unione.
2. Ai fini del paragrafo 1:
(a)
il meccanismo può coordinare i propri programmi di lavoro e la procedura di concessione, compresi il calendario, la procedura di presentazione delle domande e il monitoraggio, con i programmi di lavoro di altri fondi dell’Unione o nazionali;
(b)
la combinazione di sostegno dal meccanismo e da altri strumenti o programmi dell’Unione non supera il costo totale del progetto;
(c)
un progetto non combina finanziamenti provenienti dal meccanismo con i finanziamenti da regimi di sostegno degli Stati membri a favore delle stesse unità supplementari;
(d)
la somma degli importi di sostegno rimborsabili e non rimborsabili per un determinato progetto a norma dell’, paragrafo 2, siano essi dell’Unione o nazionali, pubblici o privati, non supera il costo totale del progetto;
(e)
il sostegno rimborsabile da strumenti o programmi dell’Unione per un determinato progetto non è utilizzato per prefinanziare una sovvenzione nel quadro del meccanismo per lo stesso progetto;
(f)
una sovvenzione concessa nel quadro del meccanismo per un determinato progetto non è utilizzata per rimborsare il sostegno rimborsabile fornito da strumenti o programmi dell’Unione per lo stesso progetto.
Storico versioni
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