Art. 22

Oggetto e volume coperti dalla concessione

In vigore dal 15 set 2020
Oggetto e volume coperti dalla concessione 1.   L’oggetto della procedura di concessione di sovvenzioni e il suo volume possono essere definiti in termini di capacità installata, in kW, o di produzione di energia, in kWh. In alternativa, il volume può essere definito in termini di dotazione di bilancio, in EUR, e la concessione può coprire la capacità di produzione o l’energia generata fino all’esaurimento della dotazione. 2.   Se la procedura di concessione della sovvenzione è definita in termini di capacità o di energia rinnovabile generata, essa fissa un volume obiettivo e il sostegno è assegnato ai progetti con il punteggio più elevato in base ai pertinenti criteri di concessione fino al raggiungimento del volume obiettivo. 3.   Se la procedura di concessione di sovvenzioni è definita in termini economici, essa stabilisce una dotazione di bilancio massima che è assegnata ai progetti con il punteggio più elevato in base ai pertinenti criteri di aggiudicazione fino all’esaurimento della dotazione. 4.   I volumi della procedura competitiva di concessione di sovvenzioni sono definiti in anticipo e non vengono adattati durante l’attuazione della procedura.
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Oggetto e volume coperti dalla concessione (Art. 22 Regolamento (UE) 2020/1294) — Testo vigente | Portale Normativo