Art. 23
Periodi di attuazione
In vigore dal 15 set 2020
Periodi di attuazione
1. I periodi di attuazione sono specifici per tecnologia e rispecchino realisticamente le tempistiche di realizzazione dei progetti per ciascuna tecnologia, mirando nel contempo a un livello significativo di sviluppo preliminare richiesto agli offerenti.
2. In deroga al paragrafo 1, nelle procedure di concessione tecnologicamente neutre o multitecnologiche, i periodi di attuazione possono essere uniformi per tutte le tecnologie al fine di selezionare i progetti e le tecnologie con i tempi di realizzazione più brevi senza discriminare quelle tecnologie che richiedono periodi di attuazione più lunghi.
3. I periodi di attuazione sono uniformi tra gli Stati membri, a meno che la Commissione non concluda, sulla base di esenzioni giustificate, come ad esempio attenuare gli svantaggi sistematici per i progetti situati in un determinato paese, che sia opportuno prevedere periodi di attuazione specifici per paese.
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