Art. 21

Criteri di concessione

In vigore dal 15 set 2020
Criteri di concessione 1.   I criteri di concessione per le proposte sono definiti nell’invito a presentare proposte e sono conformi all’, paragrafo 2, per quanto riguarda la funzione «colmare il divario» e all’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, per la funzione «abilitante». 2.   Per quanto riguarda la funzione «abilitante», i criteri di concessione per le proposte tengono conto, nella misura del possibile, delle preferenze espresse dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i criteri ambientali. 3.   Per i progetti di dimostrazione che rappresentano un’innovazione significativa, l’invito a presentare proposte può stabilire specifici criteri di concessione, in particolare per quanto riguarda le domande presentate in una procedura di aggiudicazione specifica per una tecnologia o un progetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1294:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Criteri di concessione (Art. 21 Regolamento (UE) 2020/1294) — Testo vigente | Portale Normativo