Art. 21
Criteri di concessione
In vigore dal 15 set 2020
Criteri di concessione
1. I criteri di concessione per le proposte sono definiti nell’invito a presentare proposte e sono conformi all’, paragrafo 2, per quanto riguarda la funzione «colmare il divario» e all’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, per la funzione «abilitante».
2. Per quanto riguarda la funzione «abilitante», i criteri di concessione per le proposte tengono conto, nella misura del possibile, delle preferenze espresse dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i criteri ambientali.
3. Per i progetti di dimostrazione che rappresentano un’innovazione significativa, l’invito a presentare proposte può stabilire specifici criteri di concessione, in particolare per quanto riguarda le domande presentate in una procedura di aggiudicazione specifica per una tecnologia o un progetto.
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