Art. 22
Comunicazione delle informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità in conformità del regolamento (UE) 2018/842
In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione delle informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità in conformità del regolamento (UE) 2018/842
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità previsti all’, paragrafi 4 e 5, e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842, di cui all’allegato V, parte 1, lettera n), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XVIII del presente regolamento.
2. Nei due periodi compresi tra la pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 4, e l’inizio della procedura di verifica di conformità di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999 a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/842, gli Stati membri possono, il 15 di ogni mese, comunicare alla Commissione informazioni sull’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità previsti dall’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/842, utilizzando il formato dell’allegato XVIII, tabella 1, del presente regolamento. Le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo ed elaborate dalla Commissione sono messe a disposizione, in formato elettronico, entro la fine del mese sopra indicato.
3. Le informazioni comunicate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non comprendono i trasferimenti conclusi comunicati a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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