Art. 21

Comunicazione della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842

In vigore dal 7 ago 2020
Comunicazione della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842 1.   Gli Stati membri comunicano la sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/842, di cui all’allegato V, parte 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando il formato riportato nell’allegato XVII, tabella 1, del presente regolamento. Una sintesi delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione in formato elettronico entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri. Tale sintesi riporta l’intervallo dei prezzi corrisposti per ciascuna operazione di assegnazione annuale di emissioni. 2.   Nei due periodi compresi tra la pubblicazione degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 4, e l’inizio della procedura di verifica di conformità di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999 a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/842, gli Stati membri possono, il 15 di ogni mese, comunicare alla Commissione informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/842, utilizzando il formato riportato nell’allegato XVII, tabella 2, del presente regolamento. Una sintesi delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, elaborata dalla Commissione, è messa a disposizione, in modo tempestivo e in formato elettronico.
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Comunicazione della sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi in conformità del regolamento (UE) 2018/842 (Art. 21 Regolamento (UE) 2020/1208) — Testo vigente | Portale Normativo