Art. 3

Raccolta e trasmissione di statistiche relative ai servizi di informazione

In vigore dal 29 lug 2020
Raccolta e trasmissione di statistiche relative ai servizi di informazione 1.   Tutti i fornitori di servizi raccolgono e trasmettono, in relazione a tutte le pagine web che forniscono informazioni sulle norme e sugli obblighi, sulle procedure e sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che fanno parte dello sportello e di cui sono responsabili, il numero di visualizzazioni all’interno del periodo di riferimento, così suddiviso: a) paesi dai quali gli utenti visitano la pagina web; b) tipo di dispositivo utilizzato per visitare la pagina web. 2.   I fornitori di servizi garantiscono che lo strumento di analisi dei dati web utilizzato per raccogliere le statistiche di cui al paragrafo 1 rispetti i requisiti di interoperabilità tecnica di cui all’allegato II per consentire la trasmissione automatica delle statistiche all’archivio comune di dati. 3.   I fornitori di servizi trasmettono le statistiche di cui al paragrafo 1, unitamente agli URL delle pagine web cui si riferiscono le statistiche, all’archivio comune di dati una volta al mese tramite un’interfaccia di programmazione di applicazioni sviluppata dalla Commissione. 4.   Una conferma automatica dell’avvenuta trasmissione o un avviso in caso di mancata trasmissione sono inviati a un fornitore di servizi che ha tentato di trasmettere statistiche all’archivio comune di dati a norma del paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1121:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo