Art. 5

Accesso alle statistiche e loro conservazione

In vigore dal 29 lug 2020
Accesso alle statistiche e loro conservazione 1.   Le statistiche aggregate e trasmesse in conformità del presente capo sono conservate nell’archivio comune di dati per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di trasmissione. Tali statistiche sono eliminate automaticamente una volta trascorso tale periodo. La cancellazione non si applica ai dati resi disponibili al pubblico in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento (UE) 2018/1724. 2.   La Commissione provvede affinché il pannello di gestione comune consenta ai coordinatori nazionali, ai fornitori di servizi e alla Commissione di: a) effettuare ricerche sui dati, ordinarli e filtrarli; b) visualizzare i dati sotto forma di grafici e diagrammi; c) estrarre i dati sotto forma di tabelle e scaricarle.
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