Art. 6
Funzionalità dello strumento comune di riscontro degli utenti
In vigore dal 29 lug 2020
Funzionalità dello strumento comune di riscontro degli utenti
1. Lo strumento comune di riscontro degli utenti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 contiene gli elementi seguenti:
a)
domande volte a sollecitare il riscontro degli utenti, valutazioni degli utenti e casella di testo libero pertinenti per le pagine web contenenti informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, quali incluse nell’allegato III;
b)
indagini composte di domande dettagliate sulla qualità delle informazioni, delle procedure in linea e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, cui l’utente è invitato a partecipare dopo aver presentato il riscontro iniziale;
c)
trasmissione automatica dei riscontri degli utenti all’archivio comune di dati;
d)
acquisizione e trasmissione, unitamente al riscontro dell’utente, dell’URL della pagina web cui si riferisce tale riscontro.
2. Per la raccolta dei riscontri degli utenti sulle informazioni e sulle procedure, i fornitori di servizi hanno la possibilità di scegliere tra una versione dello strumento comune di riscontro munita o priva di casella di testo libero.
3. La Commissione provvede affinché il pannello di gestione comune invii messaggi periodici via e-mail a tutti i fornitori di servizi che si avvalgono dello strumento comune di riscontro degli utenti per ricordare loro che possono consultare i riscontri relativi ai loro servizi nel pannello di gestione comune.
4. La Commissione rende disponibile lo strumento comune di riscontro degli utenti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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